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[1]E' fatto divieto di tendere reti per la cattura di selvaggina nobile stanziale, salvo che nelle bandite o riserve a scopo di ripopolamento, o comunque per il miglioramento tecnico della bandita o riserva.
[2]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in casi di' particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre zone, puo' consentire deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire 3000.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
