Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]E' fatto divieto di tendere reti per la cattura di selvaggina nobile stanziale, salvo che nelle bandite o riserve a scopo di ripopolamento, o comunque per il miglioramento tecnico della bandita o riserva.

[2]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in casi di' particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre zone, puo' consentire deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire 3000.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art33 · fonte del testo

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