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[1]E' sempre vietata la presa di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo nelle bandite e riserve ai rispettivi concessionari, a scopo di ripopolamento, e salvo le eccezioni di cui agli articoli 25 e 26.
[2]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in casi di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre zone, puo' consentire deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e qualora la contravvenzione sia stata commessa in danno di selvaggina nobile stanziale, ovvero di altra specie di selvaggina della quale sia permanentemente vietata la caccia, l'ammenda e' da lire 200 a lire 2000.
[4]In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potesta' o alla tutela, il genitore o il tutore, qualora il condannato sia insolvibile, e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010
