Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il permesso di cacciare o di uccellare, di cui ai precedenti articoli, e' soggetto alle seguenti limitazioni:

  • a)divieto di usare passeracei accecati ed ogni mezzo venefico o inebriante;
  • b)divieto di usare come richiamo la starna, la pernice rossa, la pernice sarda e la coturnice;
  • c)divieto di cacciare la selvaggina nobile stanziale sparando da veicoli a trazione animale o meccanica;
  • d)divieto di usare pernici o starne per i tiri a volo.

[2]L'uso per i tiri a volo delle quaglie, dei passeri e degli storni e' consentito, anche in tempo di divieto di caccia e di uccellagione, purche' sia documentata per le quaglie la importazione dall'estero e per gli storni ed i passeri la legittimita' della cattura a termini degli articoli 17 e 25.

[3]Le quaglie importate dall'estero possono parimenti essere usate per le prove sul terreno in tempo di divieto.

[4]Non e' consentito il commercio delle quaglie uccise nei tiri a volo o nelle prove sul terreno.

[5]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e da lire 200 a lire 2000 ove si tratti di selvaggina nobile stanziale.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art31 · fonte del testo

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