Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Durante il periodo della chiusura della caccia, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale, puo' accordare a zoologi e a persone addette ai Gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare od uccidere capi di determinate specie di selvaggina o di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio. Puo' ugualmente autorizzare Osservatori ornitologici, che si occupino di studio delle migrazioni ad esercitare l'uccellagione in qualsiasi tempo dell'anno, anche con mezzi non contemplati o vietati dalla presente legge, a condizioni che saranno stabilite volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.

[2]Il Ministro puo' altresi' permettere ovunque, sotto determinate condizioni, catture di selvaggina a scopo di ripopolamento.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art27 · fonte del testo

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