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[1]La cattura dei passeri, nelle sole zone dove si coltiva il grano, puo' essere autorizzata dal Prefetto, su proposta della Commissione venatoria provinciale, a persone da questa nominativamente designate, anche in periodo di caccia chiusa salvo che nei mesi di aprile e maggio, purche' sia effettuata con i mezzi di uccellagione che saranno stabiliti con decreto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale.

[2]Sui tetti delle abitazioni rurali e dei fabbricati accessori e' consentita, nelle zone anzidette, salvo che nei mesi di aprile e maggio, la presa di uova, di nidi e di piccoli nati dei passeri.

[3]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' consentire con proprio decreto, su proposta della Commissione venatoria della Provincia che la cattura ed apprensione di cui sopra avvengano in zone determinate anche durante i mesi di aprile e maggio, ove cio' appaia indispensabile per le esigenze della granicoltura.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art25 · fonte del testo

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