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Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione chi e' munito della licenza di cui agli articoli precedenti, e' autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di uccellagione e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvise esigenze personali di difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art10 · fonte del testo

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