Art. 8 — (R) Documento informatico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ((, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica)) e il garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera e). Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Testo in vigore dal 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2001 al 2 luglio 2003. 7 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tolto: sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazioneaggiunto: , o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art8 · fonte del testo

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