Art. 29-octies — Cessazione dell'attività
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attivita' del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art29octies · fonte del testo
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