Art. 28 — Accreditamento
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006. 383 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini puo' avvalersi delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonche' l'impegno al rispetto delle regole di tecniche. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
tolto: a) avere natura giuridica di societa' di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attivita' bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
tolto: b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Il termine di cui al comma 4 puo' essere interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. Il certificatore accreditato puo' qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art28 · fonte del testo
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