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Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

  • a)alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;
  • b)alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
  • c)alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
  • d)allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
  • e)alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
  • f)alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
  • g)al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita':
  • a)realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati al recupero psicofisico della persona;
  • b)promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
  • c)diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
  • d)individuazione di indicatori per la verifica della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;
  • e)in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;
  • f)trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;
  • g)realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
  • h)educazione alla salute. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalita' clinicoterapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a). Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto tecnicoscientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione e' preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.

Testo in vigore dal 20 marzo 1999 al 28 febbraio 2006

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Che cosa è cambiato dal 20 marzo 1999

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1990 al 20 marzo 1999. 543 parole tolte, 1092 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito ilaggiunto: Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga tolto: per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanita' con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti miratiaggiunto: , le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze tolto: elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti aggiunto: e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma tolto: 11 e' destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Il finanziamento dei aggiunto: 1 e' destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

aggiunto: a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

aggiunto: b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

aggiunto: c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

aggiunto: d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

aggiunto: e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

aggiunto: f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

aggiunto: g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui tolto: ai commi 1 e 2 e' disposto, con proprio decreto, dal Presidente del aggiunto: al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, tolto: sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorita' in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro aggiunto: su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita':

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

a) tolto: dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio aggiunto: realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati al recupero psicofisico della persona;

aggiunto: b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

aggiunto: c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

tolto: b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra iaggiunto: d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

tolto: c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponenteaggiunto: e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

aggiunto: f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

aggiunto: g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

tolto: d) della necessita' di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanita' (regione europea) e dalla Comunita' europeaaggiunto: h) educazione alla salute. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalita' clinicoterapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a). Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per l'esame istruttorio dei progetti aggiunto: presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto tecnicoscientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto tolto: designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio tolto: alla aggiunto: presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiunto: designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e composta da tolto: sette aggiunto: nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, tolto: dei aggiunto: nei seguenti settori: tolto: sanitario, farmaco-tossicologico aggiunto: sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, aggiunto: sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridicotolto: . Detta commissione e' coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale aggiunto: e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione e' preposto un funzionario della carriera direttiva tolto: o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla aggiunto: dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministritolto: , che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficolta' operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, puo' apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entita' del finanziamento accordato. L'onere peraggiunto: . Gli oneri per il funzionamento della commissione tolto: di esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991. L'organizzazione aggiunto: sono valutati in lire 200 milioni annue. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga tolto: e' disciplinata aggiunto: sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. tolto: Il Comitato potra' articolarsi in piu' sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiunto: L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art127 · fonte del testo

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