Art. 112 — (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria

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Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n.772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1990 al 9 ottobre 2010

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