Art. 111 — (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

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I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuita' dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanita' e dell'interno.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art111 · fonte del testo

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