Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facolta' di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita' ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. 81 Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

81

La Corte Costituzionale con sentenza 21 ottobre - 26 novembre 2020, n. 252 (in G.U. 1ª s.s. 2/12/2020, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate".

Testo vigente dal 3 dicembre 2020

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 252/2020

    Ha colpito questo articolo
    26 novembre 2020

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13, secondo comma, e 14, secondo comma, Cost., l'art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate. La disposizione censurata dal Tribunale di Lecce - la quale si colloca nel novero delle numerose norme speciali che attribuiscono alla polizia giudiziaria il potere di compiere perquisizioni e ispezioni d'iniziativa in casi diversi e ulteriori rispetto a quelli disciplinati dagli artt. 352 e 354 cod. proc. pen., onde realizzare una più efficace attività tanto di prevenzione quanto di repressione dei traffici illeciti di stupefacenti -, nel caso in cui consente al PM di autorizzare oralmente l'esecuzione di perquisizioni, senza necessità di una successiva documentazione formale delle ragioni per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata, si rivela incompatibile con i parametri evocati, secondo cui le perquisizioni personali - al pari delle ispezioni personali e di ogni altra restrizione della libertà personale - e quelle domiciliari - oltre che alle ispezioni e ai sequestri - possono essere disposte solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Un'autorizzazione telefonica - che, di per sé, non lascia alcuna traccia accessibile delle sue ragioni, né per l'interessato né per il giudice - non tutela infatti il diritto della persona che subisce la perquisizione a conoscere - così da poterle, all'occorrenza, anche contestare - le ragioni per quali è stata disposta una limitazione dei suoi diritti fondamentali alla libertà personale e domiciliare, perché i motivi per i quali essa è stata consentita restano nel chiuso di un colloquio telefonico tra pubblico ministero e polizia giudiziaria. Nella specie, la soluzione con il più immediato aggancio nella disciplina vigente - essendo questo offerto, in pratica, dalla stessa norma censurata - è quella di richiedere che anche la perquisizione autorizzata telefonicamente debba essere convalidata, entro il doppio termine delle quarantotto ore. Ovviamente, anche in questo caso rimane ferma la facoltà del legislatore di introdurre, nella sua discrezionalità, altra, e in ipotesi più congrua, disciplina della fattispecie, purché rispettosa dei principi costituzionali. L'intervento della Corte costituzionale non può trovare ostacolo nella circostanza che, in linea astratta, siano prospettabili plurime soluzioni alternative per evitare un vuoto normativo conseguenza di una pronuncia di accoglimento. A fronte della violazione di diritti costituzionali, infatti, l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore e idonee, quindi, a porre rimedio nell'immediato al vulnus riscontrato, ferma restando la facoltà del legislatore di intervenire con scelte diverse. Occorre, infatti, evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale, poiché posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa - tanto più se attinente a diritti fondamentali - la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 41 del 2018, n. 236 del 2016, n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011 ).

    Art. 103 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 191 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 116/2022

    Questione inammissibile
    9 maggio 2022

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 13, 14 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede che il P.M. possa consentire l'esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale, senza necessità di una successiva documentazione formale delle concrete e specifiche ragioni per cui l'ha rilasciata. La sentenza n. 252 del 2020, accogliendo identiche questioni di costituzionalità proposte dal medesimo rimettente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 103 t.u. stupefacenti, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate (con atto motivato), rimovendo così, in parte qua e con effetti ex tunc , la norma in contrasto con i parametri costituzionali evocati. ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42717; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 125/2020 - mass. 42579 ).

    Art. 191 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1990 al 3 dicembre 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 21 ottobre - 26 novembre 2020, n. 252 (in G.U. 1ª s.s. 2/12/2020, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art103 · fonte del testo

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