Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 1954 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 585)

[2]La dichiarazione deve essere presentata dal 1 gennaio al 31 marzo di ciascun anno. Le societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le cooperative e le mutue assicuratrici, gli istituti di credito e le casse di risparmio, le province, i comuni e gli altri enti morali tenuti alla compilazione di bilanci annuali, nonche' le fondazioni e le aziende previste nell'ultima parte dell'art. 2 e istituite dagli enti, sopradetti devono presentare la loro dichiarazione, corredata dal bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione di questo. 2 Qualora il bilancio o rendiconto non sia chiuso e approvato nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto, la societa' o l'ente deve presentare la dichiarazione entro nove mesi dalla scadenza del termine di chiusura.2 Nei casi, previsti dall'art. 16 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, di incorporazione o fusione di societa' o enti, la dichiarazione, corredata col bilancio di chiusura della societa' o ente cessato, deve essere presentata dalla societa' o ente incorporante o risultante dalla fusione entro tre mesi dalla stipulazione dell'atto di fusione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1954, n. 603

2

La L. 6 agosto 1954, n. 603 ha disposto (con l'art. 19) che "Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 8 e dall'art. 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, e' ridotto ad un mese. Il termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato art. 8 e' ridotto ad un mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio. Il termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato art. 13 e' ridotto a cinque mesi".

Testo in vigore dal 26 agosto 1954 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 1954

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1951 al 26 agosto 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 1954, n. 603

    La L. 6 agosto 1954, n. 603 ha disposto (con l'art. 19) che "Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 8 e dall'art. 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, e' ridotto ad un mese. Il termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato art. 8 e' ridotto ad un mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio. Il termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato art. 13 e' ridotto a cinque mesi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;573~art8 · fonte del testo

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