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[1](Art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585)
[2]E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del presente testo unico. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente testo unico.
[3]Visto: Il Ministro per le finanze VANONI
Testo in vigore dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960
