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[1](Art. 4 della legge 11 gennaio 1951, n. 25)
[2]L'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e nei casi di mancata presentazione della dichiarazione di quelli precedentemente accertati, si prescrive col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata. L'azione della finanza per l'accertamento dei redditi non dichiarati dal contribuente, che non abbiano formato oggetto di precedenti accertamenti, si prescrive col 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
Testo in vigore dal 26 luglio 1951 al 1 gennaio 1960
