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[1]Oltre i casi particolarmente dalla legge indicati, l'autorita' di pubblica sicurezza del circondario puo' sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
[2]Qualora si ripetano le circostanze che hanno determinato la sospensione, la licenza puo' essere revocata.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
