Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Oltre i casi particolarmente dalla legge indicati, l'autorita' di pubblica sicurezza del circondario puo' sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

[2]Qualora si ripetano le circostanze che hanno determinato la sospensione, la licenza puo' essere revocata.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art98 · fonte del testo

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