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[1]In ciascun Comune o frazione di Comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non puo' superare il rapporto di uno per 400 abitanti.
[2]Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4 e mezzo per cento del volume, non puo' superare, per ciascun Comune o frazione di Comune, il rapporto di uno per 1000 abitanti.
[3]Questa disposizione non si applica al proprietario che venda al minuto il vino dei propri fondi.
[4]Le limitazioni stabilite nel presente articolo non impediscono che possa essere concessa la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purche' il richiedente provi l'effettivo trapasso dell'azienda.
[5]In ciascun Comune o frazione di Comune il numero delle autorizzazioni previste nell'art. 87 non puo' superare il rapporto stabilito nel primo capoverso del presente articolo.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
