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L'autorizzazione di cui all'art. 87 non puo' essere concessa per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, ne' per gli esercizi temporanei.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
