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Oltre a quanto e' previsto nell'art. 10 la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 87 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro il buon costume, o contro la sanita' pubblica o per giuochi di azzardo, o per ubriachezza o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze velenose aventi azione stupefacente.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
