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[1]E' vietata senza speciale autorizzazione del Prefetto la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume.

[2]I contravventori sono puniti a termini del Codice penale; la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio. Nel caso di recidiva la sospensione e' applicata provvisoriamente, per ordine del giudice, prima che la sentenza di condanna divenga irrevocabile.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art87 · fonte del testo

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