Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Non puo' essere data licenza per l'esercizio di scommesse.

[2]E' fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse stesse costituisca una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara. Compete esclusivamente alle societa' di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi che fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purche' questi agiscano a nome e per conto delle societa', ed abbiano, oltre la licenza di cui al precedente capoverso, una speciale autorizzazione delle societa' stesse.

[3]I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 5000.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art86 · fonte del testo

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