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[1]Non possono esercitarsi, senza licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe', ne' altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, ne' stabilimenti di bagni, ne' esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, nonche' locali di stallaggio e simili.
[2]La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, ancorche' la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
