Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

[2]Il contravventore puo' essere arrestato ed e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

[3]E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e sotto l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorita' locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

[4]I contravventori e coloro che, invitati, non si tolgono la maschera possono essere arrestati e sono puniti con le pene indicate nel primo capoverso.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art83 · fonte del testo

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