Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]In caso di tumulto o di disordini ovvero di pericoli per l'incolumita' pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, ove occorra, lo sgombro del locale.

[2]Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da' o fa dare lo spettacolo, detti ufficiali od agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art80 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari