Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Oltre alle condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia e' tenuto ad osservare le prescrizioni che l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
