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[1]L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una Commissione tecnica la solidita' e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.
[2]Sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
