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[1]L'autorita' competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possano assistere i minori di anni 16.

[2]Qualora li escluda, la direzione dello spettacolo deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo stesso e curare rigorosamente l'esecuzione dell'ordine.

[3]Salvo le sanzioni previste nel Codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono a tali disposizioni, sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art76 · fonte del testo

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