Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le pellicole cinematografiche, siano esse prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno del Regno, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione dell'autorita' di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
