Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Per lo svolgimento in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo occorre darne preventivo avviso scritto all'autorita' locale di pubblica sicurezza.

[2]E' vietato l'impiego dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, minori di 15 anni, come attori o figuranti, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopi educativi.

[3]Il Prefetto puo', in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o piu' fanciulli nella preparazione di determinatili spettacoli cinematografici, subordinando, pero', tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralita' dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia l'assenso scritto del genitore esercente la patria potesta' o del tutore.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art74 · fonte del testo

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