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[1]Le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere trasmesse ad alcun titolo, ne' possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente determinati dalla legge.
[2]Nei casi, in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, la persona del rappresentante deve trovarsi in possesso dei requisiti necessari per il conseguimento dell'autorizzazione e deve ottenere l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha accordata l'autorizzazione.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
