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[1]Senza licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire od esercitare circoli o scuole di ballo o sale pubbliche di audizione.
[2]Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
