Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono stabilirsi ed esercitarsi soltanto nelle localita' e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

[2]In mancanza di regolamento il podesta' provvede sulla domanda degli interessati.

[3]Gli interessati possono ricorrere al Prefetto, che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se del caso, l'ufficio del Genio civile.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art63 · fonte del testo

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