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[1]L'autorita' locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorita' municipale, puo' prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case piu' di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.
[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda sino a L. 500.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
