Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Non si puo' dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali e ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

[2]In difetto di regolamenti non si puo' dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto ne' ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

[3]Anche quando sia stato acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere prese le cautele necessarie a difesa delle altrui proprieta', e chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente e col numero occorrente di persone finche' il fuoco sia spento.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art58 · fonte del testo

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