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L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possano costituire un pericolo per l'incolumita' pubblica o l'ordine pubblico.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
