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[1]Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute.
[2]Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
[3]E' vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a minori e a persone non sane di mente, nonche' a quelle che non comprovino la propria identita' mediante esibizione della carta d'identita' o del permesso di porto d'armi.
[4]Il contravventore e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
