Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, o si custodiscono materie esplosive di qualsiasi specie, nonche' quelle pel trasporto, importazione o vendita delle materie stesse non possono essere accordate senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprieta', e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

[2]Oltre quanto e' stabilito nell'art. 10 debbono essere negate le dette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano subito condanna per delitto contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumita', la proprieta' o per omicidio anche colposo.

[3]Le licenze stesse non possono essere date a coloro che non dimostrino la propria idoneita'.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art51 · fonte del testo

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