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[1]Le licenze per la fabbricazione e deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti, quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate.
[2]Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
[3]Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
[4]E' consentita la rappresentanza.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
