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[1]Salvo che sia diversamente stabilito, contro i provvedimenti delle autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento impugnato.
[2]Il ricorso non ha effetto sospensivo.
[3]La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto e' definitivo.
[4]La definitivita' del provvedimento adottato dal Prefetto non esclude la facolta' dell'annullamento di ufficio, spettante al Ministro.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
