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Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico saranno determinate le quantita' e le qualita' delle polveri e degli altri prodotti esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sara' altresi' stabilito per quali quantita' di prodotti e di materie indicati nell'articolo 45 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
