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[1]Senza licenza del Prefetto non possono essere fabbricati, tenuti in deposito, venduti o trasportati, polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
[2]La licenza e' necessaria per tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
