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[1]Oltre a quanto e' stabilito nell'art. 10 non puo' essere accordata la licenza di portare armi:
- a)a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione e ricatto;
- b)a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c)a chi sia stato condannato per contravvenzione al porto d'armi;
- d)a chi abbia riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, ancorche' amnistiato.
[2]La licenza puo', altresi', essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non dia affidamento di non abusare dell'arma.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
