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[1]Non possono portarsi, fuori dell'abitazione propria o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato, sfollagente, noccoliere.
[2]Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
[3]L'autorita' di pubblica sicurezza del circondario ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia lunghezza inferiore a 65 centimetri.
[4]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
