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[1]I provvedimenti delle autorita', di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nei casi previsti dalla legge.
[2]Quando gli interessati non vi ottemperino, saranno adottati, previa diffida di tre giorni, salvo i casi d'urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione di ufficio.
[3]E' autorizzato l'impiego diretto della forza pubblica.
[4]La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal Prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
