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Il Prefetto puo', per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, munizioni, bombe e materie esplodenti di cui nei precedenti articoli siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorita' locale di pubblica sicurezza o militare.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
