Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque detenga o conservi armi, munizioni, bombe o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantita' deve farne immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza e, ove questo manchi, al comando dei Reali carabinieri.

[2]Sono esenti dall'obbligo della denunzia:

  • a)i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
  • b)i possessori di raccolte, autorizzate, di armi artistiche, rare od antiche;
  • c)le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

[3]L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati nel precedente capoverso, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili nei riguardi dell'ordine pubblico.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art37 · fonte del testo

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