Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]E' vietato andare in giro con un campionario di armi senza la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario nel quale si muove.

[2]La licenza deve essere vidimata dalle autorita' di pubblica sicurezza dei circondari che si intende percorrere.

[3]La licenza non puo' essere rilasciata per campionario di armi da guerra.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art35 · fonte del testo

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