Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I fabbricanti, i commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere in cui dovranno essere indicate le generalita' delle persone con le quali le opere stesse sono state compiute.

[2]Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

[3]E' vietato di vendere armi a minori e a persone non sane di mente, nonche' a quelle che non comprovino la propria identita' mediante esibizione della carta d'identita' o del permesso di porto d'armi.

[4]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 2000.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art34 · fonte del testo

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