Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il commerciante o fabbricante di armi e coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi non possono trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorita' di pubblica sicurezza.

[2]L'obbligo dell'avviso incombe anche al privato che per qualunque causa debba trasportare armi nell'interno del Regno.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art33 · fonte del testo

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